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Al via Il Green Pass nei luoghi di lavoro

Al via l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro. Focus sulla gestione dei dati

In vista dell’applicazione del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, Federprivacy contribuisce a fornire indicazioni anche operative ai datori di lavoro tenuti ad effettuare i controlli,
ponendo l’attenzione alla gestione del trattamento di dati personali.

La questione attorno alla tutela della privacy e all’utilizzo dei dati acquisiti tramite i controlli di verifica del Green Pass era cosa ormai discussa fin dalla sua emissione e applicazione.

In questi mesi, precedenti all’entrata in vigore del Decreto, si è continuato a discutere – anche – della possibilità di conservare, acquisire, gestire i dati che possono venire in possesso di chi effettua il controllo e dei possibili rischi di violazioni alla privacy individuale.

L’informazione circa il possesso da parte del lavoratore del certificato verde, deve attestare:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) avvenuta guarigione da COVID-19;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Questo tipo di informazione assomiglia molto ad un dato personale relativo allo stato di salute della persona e come tale prudenzialmente è da gestire.

In caso di controllo cartaceo, non è necessario esibire l’intero documento, ma soltanto il frontespizio.

Che il certificato verde venga esibito su supporto cartaceo o digitale comunque, i dati accessibili saranno o dovranno essere (attraverso il codice QR) soltanto quelli attestanti la autenticità/validità/integrità del documento, unitamente al nome, cognome, data di nascita dell’intestatario e all’identificativo univoco del certificato.

Ma cosa succede in caso di mancanza di certificato o irregolarità dello stesso?

Logicamente e giuridicamente sarà necessario procedere alla registrazione del caso , mediante procedure  di conservazione e uso, poichè questa è l’unica informazione necessaria ai datori di lavoro.

Unica e necessaria appunto, in quanto non è rilevante il motivo o la causa del non possesso del cetrtificato verde.

Salvo quanto previsto dagli artt. 1 e 3, commi 3, del d.l. 127, questo evento lascia del tutto impregiudicata ed ignota al datore di lavoro la relativa ragione o causa e, d’altronde, questa ulteriore informazione non può e non deve interessargli.

Impostazione confermata anche dal Garante già all’entrata in vigore del certificato verde a giugno del 2021.

Le procedure e gli adempimenti, in base all’Art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021 implicano quindi:

1. Comunicare un’informativa ai lavoratori e alle imprese clienti e fornitrici circa l’entrata in vigore del nuovo obbligo dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, evidenziando la preclusione per legge dell’accesso nei luoghi di lavoro per chi non sia in possesso ed esibisca a richiesta un green pass valido e le conseguenti sanzioni, nonché le modalità con cui verranno effettuate le verifiche.
2. Adottare un modello operativo per l’esecuzione delle verifiche e individuare gli strumenti per garantire il rispetto di detto modello
3. Individuare i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi e portarli a conoscenza dei lavoratori con apposita comunicazione

Le questioni sono comunque ancora aperte sul fronte delle procedure di controllo degli adempimenti dei datori di lavoro e delle modalità da applicare in ambito pubblico e in ambito privato.

Sul fronte della conservazione e gestione dei dati personali, irrompe poi la questione dei controlli preventivi.

Infatti esso comporterebbe comunque una raccolta e registrazione di dati che le disposizioni non consentono.

Leggi l’articolo di approfondimento di Federprivacy