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Registro Pubblico delle Opposizioni

Registro pubblico opposizioni: RPO Tutela efficace per i cittadini?

Quante volte siamo stati importunati da telefonate indesiderate di telemarketing? La tutela offerta dal Registro Pubblico delle Opposizioni dovrebbe aiutarci ad arginare i contatti indesiderati. Ma non è sempre possibile.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un servizio gratuito per i cittadini, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)  da diversi anni. Iscrivendosi a questo registro ci si oppone in sostanza all’utilizzo, per finalità pubblicitarie,  dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici.

Questo significa che gli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea dovrebbero escludere dai propri contatti tutti coloro che hanno effettuato l’iscrizione a questo registro.

Dall’entrata in vigore ad oggi del RPO, molte sono invece state le contestazioni in proposito e nulla prelude alla possibilità di mettere fine alle selvagge telefonate pubblicitarie a cui veniamo quotidianmente sottoosti.

A ben vedere non dovremmo stupirci se teniamo presenti le  intenzioni della legge non era votata sin dall’inizio ad un’esclusiva tutela del cittadino .

Il passaggio alla logica che sia l’interessato stesso a dichiarare opposizioni o negare il consenzo all’utilizzo dei propri dati di contatto (logica del “silenzio assenzo”)  autorizza che vuole utilizzare contatti presenti in elenchi pubblici di potersi  disinteressare, normativamente parlando,  di tutte quelle fasce di utenti che mai si registreranno al RPO o che non lo hanno fatto.

Chi per vari motivinon può o ignora la possibilità di effettuare la registrazione al RPO, è ovviamente campo aperto per tutti i call center o per qualunque interessato ad operare operazioni di telemrketing.

Il Garante della Privacy è intervenuto in merito alla disciplina del RPO,  esprimendosi con un parere favorevole ad una versione aggiornata dello schema di regolamento proposta dal MISE, precisando che le regole di opposizione si applicano solo in base alla tipologia di comunicazione effettuata all’utente.

La precisazione mette in evidenza la distinziione della tipologia di comunicazioni (in base all’Art. 130) a seconda che queste siano effettute con o senza operatore umano.

Le comunicazioni di marketing automatizzate, infatti, non possono in nessun caso effettuarsi senza il consenso esplicito dell’interessato e pertanto non rientrano nella tutela derivante dall’iscrizione nel registro.

 

Fonte: Federprivacy